Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
L’Associazione Pro Loco L’Arba Fenicia costituita il 09 giugno 2005 rep. n. 13041 rac. n. 5691 con sede legale nel Comune di sambuca di Sicilia, Corso Umberto I, 113 codice fiscale 92015420844 indirizzo di Posta Elettronica Certificata prolocoarabafeniciasambuca@pec.it Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto assessoriale n. 3512/S3TUR del 21/12/2016, la Pro loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell' Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio.
Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale
La Pro Loco L’Araba Fenicia è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Sambuca di Sicilia.
La Pro loco può operare anche al di fuori del proprio comune in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione pro loco, iscritta al relativo Albo regionale.
Art. 3
Finalità e oggetto
La Pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune in cui ha sede.
E' disciplinata dall’art. 8 della Legge Regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal Decreto
assessoriale n.3512 del 21/12/2016 ed opera per le seguenti finalità:
a) La tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali
del luogo;
b) Il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni
a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) La programmazione e la realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione
residente nel Comune, relativamente alle potenzialità culturali, ambientali e turistiche
esistenti nel proprio territorio;
d) L’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di
fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
e) La gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
f) La promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso
terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla
terza età, ai minori ed ai disabili;
g) L'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
La Pro Loco ai sensi dell'art.2 della Legge regionale 28 aprile 1981, n.78, di svolgere la propria
attività prevalentemente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale
per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale,
particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni
confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari
alle attività turistiche.
Art. 4
Finanziamento e patrimonio
Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall’assemblea dei soci, da versare entro
il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione Europea,
Stato, Regione, Libero Consorzio Comunale, Comune.
e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola
e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e
sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell’anno
successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.
È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.
Art. 5
Soci
La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri, che ne facciano
richiesta alla Pro Loco. Tale qualità si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
I Soci della Pro loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari:
a) Socio ordinario è colui il quale assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
b) Socio sostenitore è colui il quale versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
c) Socio benemerito è quel socio dichiarato tale dall’assemblea a seguito di particolari meriti,
acquisiti durante la vita della Pro loco.
d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località, è insignito di tale
titolo dal consiglio direttivo con delibera motivata.
I Soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
Art. 6
Diritti e doveri del socio
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:
a) eleggere gli organi direttivi della Pro loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della pro loco;
d) ricevere la tessera della pro loco;
e) frequentare i locali della pro loco;
f) fruire dei servizi della pro loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla pro loco;
I Soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota
sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di
morte, recesso o esclusione dalla associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono
rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
I Soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita
sociale e amministrativa della Associazione, di garantirne l’assetto economico e di tutelarne
l'immagine.
Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio
L’ammissione a socio della Pro loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione
di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio
Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio,
che desideri recedere, dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera scritta certificabile.
Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile ed il recesso
diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.
Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto e, qualora il socio
non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione
dall'elenco dei Soci. Resta impregiudicato il diritto della Associazione a riscuotere le quote
maturate e non pagate dal socio moroso.
L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata
del Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi
temporanei, fermo restando il diritto di recesso.
Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità, non potrà presentare più istanza di ammissione alla Pro loco.
Il socio, nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale, viene considerato sospeso
dall'attività della pro loco ed eventualmente riammesso, una volta cessato il motivo di sospensione.
Nel caso di condanna definitiva l'Assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 8
Organi
Sono organi della Pro loco:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Contti;
Art. 9
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli
iscritti.
All’Assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote
sociali degli anni precedenti ed abbiano versato, entro i termini stabiliti, la quota dell’anno in corso.
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per
corrispondenza.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è
specificata la sede, la data e l’ora della convocazione nonchè gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Spetta all’Assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti.
L’Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per
l’approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso
dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente
Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci
presenti ed aventi diritto al voto.
L’Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Pro loco o, in sua assenza, dal Vice
presidente.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono
considerati votanti).
Compete all’Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e sul relativo
bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal Consiglio, su eventuali
proposte del Consiglio Direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento
dell’Associazione. L'Assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di
gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi
per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.
L’Assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo
da almeno un terzo dei soci.
La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai Soci ed al Revisore dei conti almeno dieci
giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il
recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica.
L’avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in
maniera ben visibile.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea in sessione straordinaria. L’Assemblea per le
modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto
(gli astenuti non sono considerati votanti).
L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci
aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della Pro loco.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle relative all’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro
approvazione al Servizio Turistico Regionale competente per territorio.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di cinque ad un massimo di
undici, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta
dall'Assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci
primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla
surroga l’Assemblea ratifica i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi
Consiglieri.
Può essere eletto componente del Consiglio Direttivo un rappresentante dell'associazione di
categoria alla quale la Pro Loco eventualmente aderisce.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio, per l'espressione di pareri consultivi e quindi senza
diritto al voto: il Sindaco del Comune, i Consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti
delle associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turistico culturale
presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della Pro Loco a
ciò esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti;
nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il Presidente ed il vice
Presidente.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a) al Servizio Turistico Regionale, territorialmente competente, in seno alla comunicazione
annuale di verifica dei requisiti;
b) all’Organizzazione di categoria alla quale la Pro loco ha eventualmente aderito. Il Consiglio, di
norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga
necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione (contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e gli argomenti
posti all’ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque
giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale
ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima, anche a mezzo di
comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere, che non rinnova la propria adesione alla Pro loco entro il 28 febbraio di ogni anno,
decade automaticamente dalla carica.
Il Consigliere, che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal Consiglio, viene
dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il Consiglio si riserva di decidere, circa la
decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati
motivi comprovanti l'assenza.
Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'Assemblea dei Soci.
Spetta al Consiglio direttivo l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione
del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato
dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su:
a) ammontare della quota sociale annua
b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
c) decadenza e surroga dei Consiglieri,
d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà
che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art. 11
Presidente e vice Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Pro loco ed ha, unitamente agli altri membri del
Consiglio Direttivo, la responsabilità dell’amministrazione della Associazione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal
Consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Analogamente il Consiglio procede alla elezione del
Vice presidente.
In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con
maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio direttivo deve provvedere entro 15
giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 12
Segretario – Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.
Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento
degli uffici.
Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro
documento sociale.
Il Segretario su delibera del Consiglio può svolgere anche la funzione di Tesoriere.
Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni del Consiglio
direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già
approvato dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione
dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
Art. 13
Revisori dei conti
L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Revisore dei conti, da
eleggersi con votazione segreta.
Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare la contabilità
sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'Assemblea
dei Soci sul bilancio preventivo e consuntivo.
Il Revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del Consiglio.
Art. 14
Presidente onorario
Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti
in attività svolte a favore della Pro loco.
Al Presidente onorario possono essere affidati, dal Consiglio direttivo, incarichi di raccordo o di
rappresentanza verso altri enti.
Art. 15
Disposizioni generali
La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro
e la competenza territoriale.
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
In caso di particolari necessità la pro loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale,
membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio
in conflitto d'interesse.
Il Consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il
rimborso delle spese documentate, sostenute dai membri del Consiglio e dai Soci, strettamente
inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.
Entro trenta giorni dalla sua costituzione, l' Associazione provvede ad inoltrare richiesta di
iscrizione all’Albo regionale delle Pro Loco istituito presso l’Assessorato regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del Libero Consorzio Comunale e, per conoscenza, al
Servizio Turistico Regionale, territorialmente competenti.
Art. 16
Vigilanza e Controllo
L'Associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, per il tramite dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio,
i quali, con cadenza annuale, verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il
Decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle attività effettivamente poste in
essere.
La Pro Loco può modificare la propria sede, qualora la variazione avvenga all'interno dello stesso
centro abitato e deve darne comunicazione al Servizio Turistico Regionale competente per territorio
entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento.
Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, esso stesso dovrà essere
preventivamente autorizzato dal Servizio Turistico Regionale competente per territorio, previo
accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui
all'art.4 lettera “ e “ del Decreto n.3512.
I Servizi Turistici Regionali competenti per territorio propongono la revoca della iscrizione e la
conseguente cancellazione dall' Albo, nei casi accertati di:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto
o nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di
formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata;
d) svolgimento di attività difformi e/o irreperibilità presso la sede dichiarata
Il Dipartimento Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per il tramite dei Servizi
Turistici Regionali competenti per territorio attiva la procedura della iscrizione all'Albo Regionale
delle Associazioni Pro Loco.
Art. 17
Scioglimento della Pro loco
Lo scioglimento della Associazione Pro loco deve essere comunicato al Dipartimento Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del Servizio Turistico Regionale e al Comune
entro cui la Pro Loco opera e per conoscenza al Libero Consorzio Comunale, competente per
territorio, entro trenta giorni dalla data della delibera di scioglimento.
In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali
pendenze contabili o amministrative.
In caso di scioglimento della Pro Loco l’eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili
inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di
utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'Assemblea in sede di
scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 18
Riferimenti legislativi
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal
codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.